BENI STRUMENTALI: INNALZATO IL CREDITO DI IMPOSTA AL 45% PER LE PICCOLE IMPRESE

Con un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto per il Mezzogiorno – D.L. n. 243/2016 (A.C. 4200), è stato aumentato, al massimo consentito, il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali. In particolare, per le grandi aziende in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, si passa dall’attuale 10% al 25%, per le medie dal 15% al 35% e per le piccole dal 20% al 45%.

Nell’intento di sostenere in maniera intelligente e mirata il tessuto produttivo del Paese, con un emendamento al Ddl di conversione del decreto sul Mezzogiorno, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, è stato aumentato, al massimo consentito, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali.
Il decreto legge Sud, infatti, amplia le aliquote applicate al credito d’imposta per i beni strumentali, nonché i criteri di accesso.
Per le grandi aziende in Basilicata, Calabria, Campania, PugliaSicilia e Sardegna si passa dall’attuale 10% al 25%, per le medie dal 15% al 35% e per le piccole dal 20% al 45%.
 
 IL TESTO DELL’EMENDAMENTO 
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis (Misure in materia di credito di imposta)
  1. L’articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «98. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla Decisione C (2016) 5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.».
  2. L’articolo 1, comma 101, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «101. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.».
  3. L’articolo 1, comma 102, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «102. Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.».
  4. L’articolo 1, comma 105, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «105. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.».
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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